Vet Forum
- Interpretare le nuove etichette pet food
- di Dr. Alessandro Gramenzi del: 29 novembre 2011
- Categoria: NUTRIZIONE
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Per una migliore comprensione del reale significato circa il cambiamento dell’etichettatura dei mangimi, è opportuno focalizzare la nostra attenzione su alcuni aspetti che hanno ispirato il legislatore nella stesura della nuova normativa.
Si tratta in pratica di fornire al consumatore finale (proprietario del cane o del gatto) maggiori informazioni con un aumentato grado di chiarezza per evitare di confondere l’utilizzatore finale circa le qualità del prodotto.In pratica nel passato la produzione e la conseguente etichettatura dei mangimi per pets godeva di una normativa più tollerante circa sia le diciture da riportare che gli eventuali claims indicativi delle proprietà extra nutrizionali del mangime stesso.
Con la nuova normativa si è cercato di “ripulire” l’etichetta di informazioni inutili ovvero fuorvianti circa le reali qualità del prodotto, ponendo maggiore attenzione alla reale composizone dello stesso (ingredienti), all’eventuale integrazione (additivi) e soprattutto alla corretta indicazione di utilizzo del mangime.
L’aggiornamento della normativa si è reso necessario anche a seguito della profonda inadeguatezza delle disposizioni normative vigenti nel settore dei mangimi destinati all’alimentazione animali sia destinati che non alla produzione di alimenti.
La Commissione Europea ha dato il via al progetto di semplificazione della legislazione nel settore dei mangimi attraverso l’emanazione di diversi Regolamenti che ha avuto come risultato l’emanazione del Reg. (CE) n. 767/2009 del Parlamento e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato e all’uso dei mangimi.
Gli obiettivi di tale Regolamento sono quelli di:
- Armonizzare le modalità di immissione in commercio e di utilizzo dei mangimi
- Garantire un alto livello di sicurezza dei mangimi e protezione della salute pubblica
- Fornire un’adeguata informazione ai consumatori
- Rafforzare l’effettivo funzionamento del mercato interno
Il campo di applicazione di tale regolamento è “l’immissione sul mercato e l’utilizzo di mangimi per animali da reddito, da pelliccia e da compagnia nella CE, includendo i requisiti per l’etichettatura, il confezionamento e la presentazione”.
In particolare tale regolamento pone molta attenzione proprio all’etichettatura in quanto rappresenta il mezzo per comunicare con diversi interlocutori:
- le Autorità competenti per l’applicazione della legge, per la tracciabilità e per i controlli
- i Partner commerciali per instaurare o consolidare un rapporto di mercato
- il Consumatore per facilitare l’acquisto e per effettuare la scelta giusta attraverso un’informazione chiara, concisa, accurata, vera e coerente sulla composizione, caratteristiche del prodotto ed impiego.
La definizione di etichettatura è la seguente: “Attribuzione di diciture, indicazioni, marchio di fabbrica, nome commerciale, immagine o simbolo forniti con qualsiasi mezzo quale imballaggi, contenitori, cartoncini, etichette, documenti commerciali, anelli e fascette, o in internet che accompagnano un mangime o che ad esso fanno riferimento anche solo per finalità pubblicitarie”.
In particolare l’etichettatura del prodotto non deve indurre l’utilizzatore in errore riguardo:
- all’uso previsto
- alle caratteristiche del prodotto (natura, metodo di fabbricazione/produzione)
- alle proprietà
- alla composizione
- alla quantità
- alla durata, alle specie/categorie di animali
- attribuendo al mangime effetti o proprietà che non possiede o lasciando intendere che possiede caratteristiche particolari rispetto a mangimi simili
I principali cambiamenti introdotti dal nuovo Regolamento riguardano:
- Nuova etichettatura delle dichiarazioni obbligatorie; non esiste più il “riquadro delle dichiarazioni obbligatorie”
- Intestazioni degli elenchi di “ingredienti” del pet food
- Possibilità di utilizzare la dichiarazione mista per le materie prime
- “Numero gratuito” obbligatorio o altro mezzo di comunicazione appropriato per permettere l’accesso alle infomazioni sugli additivi e sulla composizione del mangime
- Coloranti, antiossidanti e conservanti possono essere dichiarati con il nome del gruppo funzionale di appartenenza, indipendentemente dal peso della confezione
- Multipacks
- Possibilità di scelta di alcune denominazioni dei componenti analitici
- Può essere dichiarato il valore energetico in tutti i pet food
Etichettatura dei mangimi: Prescrizioni obbligatorie generali e specifiche
Generali
- Tipologia del mangime
- Specie animale di destinazione
- Istruzioni per un uso corretto
- Dichiarazione delle Materie prime
- Dichiarazione degli Additivi
- Dichiarazione analitica
- Tenore di umidità
- Istruzioni per uso corretto
- Nome/Ragione sociale ed indirizzo dell’operatore responsabile dell’etichettatura
- Strumenti di tracciabilità (lotto e n°dello stabilimento di produzione)
- Quantità netta
- Durata di conservazione minima
- Indicazione di un mezzo di comunicazione per l’acquirente
Specifiche
- Pet food dietetico (Mangimi con particolari fini nutrizionali)
1. Quali sono le principali novità riguardo l’elenco degli ingredienti?
Le principali modifiche relative l’elenco degli ingredienti partono dall’intestazione “Composizione” rispetto a “Ingredienti”. Inoltre le singole materie prime possono essere riportate o come Dichiarazione per Categoria (Dir. 82/475/CE) ovvero come Nome specifico (Catalogo comunitario). Inoltre, norma presente anche nella precedente normativa, gli ingredienti devono essere indicati in ordine decrescente di peso.Nel caso in cui la presenza di un ingrediente fosse evidenziata nell’etichetta e/o su materiale pubblicitario, la % di presenza è obbligatoria in quanto si ritiene che sia fortemente carattrizzante il prodotto stesso.
Esempio di « Composizione »
Per categorie - Composizione: Pesci e sottoprodotti dei pesci (tonno 20%, salmone 10%), cereali (riso 4%), ortaggi, oli e grassi, sostanze minerali, …
Per nomi specifici - Composizione: Tonno (20%), salmone (10%), proteine idrolizzate, riso (4%), carote, olio di semi soia, carbonato di calcio, cloruro di sodio
OPPURE
Dichiarazione « mista » - Composizione: Tonno (20 %), Salmone (10 %), riso (4%), ortaggi, oli e grassi, sostanze minerali,
2. Che cosa si intende per additivi?
La comparsa nell’etichetta della dicitura additivi rappresenta una delle vere novità obbligatorie previste da questa nuova normativa in quanto non richiesta dalla precedente.Va detto, per dovere di chiarezza, che la parola additivi non deve generare dubbi o diffdenza rispetto al fatto che si possa trattare di molecole pericolose ovvero dannose per la salute dell’animale. Al contrario riteniamo che sia stata premura del legislatore quello di fare maggiore chiarezza proprio su una serie di molecole che venivano inserite in formula ma che spesso non avbevano riscontro hciaro in etichetta soprattutto in termini di funzionalità.
Nella Dichiarazione degli additivi va riportata l’intestazione “Additivi” con il nome specifico e/o il numero di identificazione unitamente alla quantità aggiunta; la dichiarazione può essere effettuata per Categoria OPPURE per Gruppo funzionale (Reg. CE n. 1831/2003).
Inoltre nella dicharazione degli additivi vanno specificate le diverse categorie di additivi (Reg. CE n. 1831/003, All. I):
- tecnologici
- organolettici
- nutrizionali
- zootecnici
Per additivi tecnologici intendiamo quelli inseriti in formula al solo fine di migliorare la qualità produttiva del mangime (Conservanti, Emulsionanti, Stabilizzanti, Addensanti, Gelificanti, Leganti, Antiagglomeranti) legati quindi più alla tipologia di mangime (secco, umido, etc.) più che a particolari fini nutrizionali o dietetici.
C’è comunque da rilevare che tra gli additivi tecnologici troviamo anche gli antiossidanti che possono svolgere tale ruolo sia per una migliore conservazione del mangime che per una protezione maggiore nei confronti dello stress ossidativo all’interno dell’organismo animnale.
Per additivi organolettici vengono considerati quelli in grado di condizionare positivamente la percezione sensoriale della qualità di un mangime (odore, colore, sapore). Il fatto di dover riportare obbligatoriamente l’elenco degli eventuali additivi organolettici presenti rappresenta una reale garanzia per il consumatiore visto che il petfood è una categoria di alimenti dove tali moleole vengono molto utilizzate e nella precedente normativa si potevano indicare generalmente come conservanti o coloranti senza specificar il tipo di mlecola utilizzata.
Gli additivi nutrizionali sono invece quelli di maggiore significato pratico in quanto sono rappresentati da vitamine, provitamine, oligoelementi minerali e aminoacidi. Tali molecole se eventualmente presenti e quindi indicati in etichetta possono rappresentare un elemento di distinzione di una mangime rispetto ad un altro in quanto sono molecole che svolgono un ruolo biologico molto importante e quindi, se presenti, sono fortemente caratterizzanti il mangime stesso.
Gli additivi riportati nella categoria Zootecnici di interesse per l’alimentazione dei piccoli animali sono fondamentalmente quelli che influenzano positivamente la digestione e la microflora intetinale. Si tratta di molecole ad attività prebiotica ovverro microrganismi che svolgono un ruolo probiotico. In tal senso però va riportata l’eventuale presenza e la relativa quantità utilizzata mentre l’utilizzo dell’effetto di tali molecole come claims (allegazioni) presenta delle forti restrizioni se non scientificamente dismostrabile in maniera oggettiva.
Esempio di dichiarazione degli Additivi
Per categoria - Additivi: Additivi nutrizionali, E6 (oppure Zinco solfato eptaidrato oppure E6 Zinco solfato eptaidrato) 308 mg/kg, E672 (oppure Vitamina A oppure Vitamina A E672) 125 mg/kg, Additivi tecnologici E412 (oppure Gomma di Guar oppure E412 Gomma di guar)
Per gruppo funzionale - Additivi: Composti di oligoelementi, E6 (oppure Zinco solfato eptaidrato oppure E6 Zinco solfato eptaidrato) 308 mg/kg; Vitamine, provitamine e sostanze ad effetto analogo chimicamente ben definite E672 125 mg/kg; Gelificanti E412 (oppure Gomma di Guar oppure E412 Gomma di guar)
Dichiarazione mista - Additivi: Additivi nutrizionali, E6 (oppure Zinco solfato eptaidrato oppure E6 Zinco solfato eptaidrato) 308 mg/kg; Vitamine, provitamine e sostanze ad effetto analogo chimicamente ben definite E672 125 mg/kg Gelificanti E412 (oppure Gomma di Guar oppure E412 Gomma di guar)
3. In merito alle modalità d’uso del mangime, quali sono le maggiori differenze rispetto alla vecchia normativa?
Per quanto attiene le modalità d’uso del mangime sull’etichetta devono essere riportate solo le quantità da somministrare giornalmente unitamente al modo d’uso senza alcuna altra indicazione circa altri effetti ovvero di altri prodotti analoghi della medesima linea commerciale.Questo punto rappresenta comunque una forte criticità dell’etichetta in quanto le quantità riportate sono calcolate in condizioni ideali e quindi non sempre rispondono nella pratica alle esigenze del proprietario. In questo caso il ruolo del medico veterinario dovrebbe essere centrale nel calcolare i fabbisogni nutrizionali dell’animale e le relative quantità di mangime da somministrare giornalmente in funzione proprio delle qualità nutrizionali del mangime stesso.
Infatti a questo livello sull’etichetta si può spesso ritrovare la dicitura “Le dosi riportate sono indicative poiché variano in base alla taglia, all’età ed all’attività dell’animale”.
4. Quali maggiori garanzie di trasparenza ha il consumatore finale con la nuova etichettatura?
La trasparenza è il requisito più importante che l’etichetta, con la nuova normativa, deve possedere in termini di informazioni scritte e/o rappresentate (immagini, figure, …) in modo uniforme, coerente e, comprensibile. Il Pet food non dovrà essere descritto o presentato con vocaboli ed immagini che possono generare dubbi o flasità e soprattutto non dovrà confondere, esagerare o ingannare direttamente o indirettamente e dovrà dimostrare chiaramente che è destinato agli animali da compagnia. In particolare le dichiarazioni obbligatorie dovranno essere fornite nella loro totalità in un punto ben visibile, facilmente identificabili, evidenti, leggibili, indelebili; non oscurate da qualsiasi altra informazione almeno in una delle lingue ufficiali dello Stato membro di immissione in commercio, in un colore, dimensione e carattere tali da non oscurare o enfatizzare una parte delle informazioni, a meno che tale variazione non debba segnalare eventuali consigli di prudenza.Inoltre a garanzia del consumatore tra le prescrizioni obbligatorie ritroviamo il nome e/o la ragione sociale ed Indirizzo dell’Operatore responsabile dell’etichettatura che è quello che immette per primo un mangime sul mercato e che quindi ne diventa responsabile della presenza e dell’esattezza delle indicazioni di etichettatura (obbligatoria, facoltativa ed allegazioni, cioè composizione o proprietà dichiarate).
Altre informazioni riportate in etichetta a tutela del consumatore sono il numero di riconoscimento dello stabilimento della persona responsabile dell’etichettatura, il numero di lotto, la quantità netta e la durata di conservazione minima.
Da ultimo, ma non come importanza, sull’etichetta deve essere indicato un numero di telefono gratuito o altri mezzi di comunicazione idonei a consentire all’acquirente di ottenere altre infomazioni relative agli additivi contenuti nell’alimento e le materie prime utilizzate incorporate e classificate per categoria.
5. Riguardo i claims (allegazioni) che novità introduce la nuova normativa?
La presenza in etichetta di claims secondo la vecchia normativa, in quanto non regolamentata, ha di fatto creato una vera e propria giungla di dichiarazioni disparate su reali o presunte proprietà particolari del mangime.La reale e molto importante novità della nuova normativa è che l’allegazione debba essere oggettiva cioè verificabile dalle autorità competenti e comprensibile per il consumatore. Il responsabile dell’etichettatura deve fornire, su richiesta dell’Autorità, prove scientifiche (disponibili già dal momento dell’immissione in commercio) con riferimento a dati scientifici pubblicamente accessibili o a ricerche effettuate.
Quindi un claim in pubblicità, sull’etichettatura o in promozione, deve essere SEMPRE supportato da prove sufficienti.
Riguardo sempre i claims o allegazioni non devono essere utilizzati per confondere o ingannare il consumatori o per denigrare altri pet food o suggerire che altri pet food simili non possiedono tali caratteristiche.
Inoltre, ad eccezione dei prodotti dietetici, l’allegazione non può essere utilizzata per dichiarare che previene, tratta o cura una patologia, o che possiede un particolare fine nutrizionale.
Quindi le allegazioni possono essere indirizzate agli ingredienti, ai nutrienti e agli additivi ovvero alla descrizione del prodotto in generale.
Questo fornisce maggiori garanzie al consumatore circa le reali proprietà nutrizionali del mangime favorendo la scelta nei confronti di prodotti di maggiore qualità. Inoltre i claims, ad eccezione dei prodotti dietetici, devono fare riferimento esclusivamente alle funzioni del prodotto nei riguardi delle funzioni fisiologiche in termini di rafforzamento o salvaguardia.
Mentre in un mangime dietetico le allegazioni “funzionali” devono essere nettamente separate dai fini nutrizionali particolari: un mangime dietetico può vantare funzioni aggiuntive grazie a materie prime e/o additivi.
6. Per quanto riguarda i mangimi con particolari fini nutrizionali (dietetici), come si differenziano dagli altri mangimi?
Gli alimenti destinati a particolari fini nutrizionali – dietetici, oltre ed insieme alle normali prescrizioni obbligatorie, devono riportare chiaramente in etichetta prima di tutto la qualifica di “dietetico” oltre che le indicazioni d’uso.Inoltre in questo caso la nuova normativa pone al centro dell’uso di tali mangimi il medico veterinario esperto in nutrizione che dovrà essere sempre consultato prima dell’uso del mangime o prima di prolungare il periodo di impiego dello stesso.
Questo ruolo del medico veterinario, espressamente riportato sull’etichetta, distingue nettamente l’uso dei mangimi dietetici da quelli con fini esclusivamente nutrizionali, rendendoli di fatto alimenti da uso solo su prescrizione e su consiglio veterinario.
Tali prodotti inoltre possono essere commercializzati come dietetici solo se il loro uso figura nell’elenco degli usi previsti (Dir. 2008/38/CE, recepimento nazionale D.M. 1°agosto 2008) e se possiedono caratteristiche nutrizionali essenziali per il fine particolare.
Quindi anche in questo caso il legislatore si è preoccupato, a tutela del consumatore, di obbligare il produttore a porre maggiore attenzione nella formulazione di prodotti con specifici ruoli nutrizionali (dietetici) distinguendoli nettamente da quelli con ruoli fisiologici.
TRASFORMAZIONE DI UN’ETICHETTA
Per meglio comprendere l’impatto della nuova normativa sull’immissione sul mercato dei mangimi per animali familiari, riportiamo degli esempi di etichettatura di petfood in base alla vecchia e alla nuova normativa.
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