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Modifiche Legislative - Immissione e Uso Mangimi
di Dr. Alessandro Gramenzi del: 18 ottobre 2011
Categoria: NUTRIZIONE
Modifiche Legislative - Immissione e Uso Mangimi

NORMATIVA MANGIMI

  • LEGGE 281/1963 e succ. mod.  - mangimi per animali
  • D. lvo 360/1990 - modifica la legge 281 e istituisce l’elenco delle materie prime, denominazioni e indicazioni obbligatorie;
  • D. lvo 223/2003 - Controlli ufficiali in alimentazione animale;
  • Reg. (CE) 882/2004 - Controlli ufficiali;
  • D.lvo 45/1997 - Alimenti dietetici per animali;
  • D.lvo 149/2004 - Sostanze e prodotti indesiderabili;
  • Reg  CE 183/2005 - Igiene dei mangimi;
  • DPR 433/2001 - additivi per uso veterinario;
  • Reg CE 1831/2003 - procedure comunitarie per autorizzazione degli additivi per mangimi
  • D.lvo 90/1993 - mangimi medicati;
  • Reg. UE del Consiglio e del Parlamento 1069/2009 - sottoprodotti di origine animale (abroga il precedente Reg. 1774/2002);
  • Reg (CE) 767/2009 - Immissione sul mercato e uso dei mangimi

Quest’ultimo regolamento, in vigore dal 1° settembre 2010, prevede le seguenti abrogazioni:

Abrogazioni dal 1 settembre 2010

  • DPR 433/2001 art. 18 (Dir. 70/524/CEE art. 16) - etichettatura mangimi composti con additivi
  • Dlvo 360/1999 (Allegati L. 281/1963) - Etichettatura materie prime per mangimi e mangimi composti
  • Dlvo 45/1997 (Dir. 93/74/CE) - alimenti a particolari fini nutrizionali (c.d. “dietetici”)

L’aggiornamento della normativa è risultato necessario a seguito sia della estesa attività legislativa nazionali e comunitaria che di eventi negativi per la salute animale e umana; inoltre si avvertiva una profonda inadeguatezza delle disposizioni normative vigenti nel settore dei mangimi destinati all’alimentazione animali sia destinati che non alla produzione di alimenti.

La Commissione Europea ha dato il via al progetto di semplificazione della legislazione nel settore dei mangimi attraverso l’emanazione di diversi Regolamenti che superino le difficoltà nazionali di riferimenti incrociati connessi all’evoluzione della normativa.

Questo progetto ha avuto come risultato l’emanazione del Reg. (CE) n. 767/2009 del Parlamento e del Consiglio relativo all’Immissione sul mercato e all’uso dei mangimi.

Tale regolamento si pone come obiettivi:

  • Armonizzare le modalità di immissione in commercio e di utilizzo dei mangimi
  • Garantire un alto livello di sicurezza dei mangimi e protezione della salute pubblica
  • Fornire un’adeguata informazione ai consumatori
  • Rafforzare l’effettivo funzionamento del mercato interno

Il campo di applicazione di tale regolamento è l’immissione sul mercato e l’utilizzo di mangimi per animali da reddito, da pelliccia e da compagnia nella CE, includendo i  requisiti per l’etichettatura, il confezionamento e la presentazione”.

Le disposizioni di questo Regolamento si applicano senza pregiudizi alle altre norme europee vigenti nell’ambito dell’alimentazione animale” (Mangimi medicati, BSE/TSE, Sostanze indesiderabili, Sottoprodotti di origine animale, OGM, Additivi, Produzione ed etichettatura del “bio”); non si applica all’acqua

L’etichettatura è il mezzo per comunicare con diversi interlocutori:

  • le Autorità competenti per l’applicazione della legge, per la tracciabilità e per i controlli
  • i Partner commerciali per instaurare o consolidare un rapporto di mercato
  • il Consumatore per facilitare l’acquisto e per effettuare la scelta giusta attraverso un’informazione chiara, concisa, accurata, vera e coerente sulla composizione, caratteristiche del prodotto ed impiego.

Etichettatura - “Attribuzione di diciture, indicazioni, marchio di fabbrica, nome commerciale, immagine o simbolo forniti con qualsiasi mezzo quale imballaggi, contenitori, cartoncini, etichette, documenti commerciali, anelli e fascette, o in internet che accompagnano un mangime o che ad esso fanno riferimento anche solo per finalità pubblicitarie

Presentazione - “La forma, l’aspetto, il confezionamento, i materiali di confezionamento, il modo in cui i mangimi sono disposti, il contesto in cui sono esposti”.

L’etichettatura e la presentazione del prodotto non inducono l’utilizzatore in errore riguardo:

  • all’uso previsto
  • alle caratteristiche del prodotto (natura, metodo di fabbricazione/produzione)
  • alle proprietà
  • alla composizione
  • alla quantità
  • alla durata, alle specie/categorie di animali
  • attribuendo al mangime effetti o proprietà che non possiede o lasciando intendere che possiede caratteristiche particolari rispetto a mangimi simili

Etichettatura e presentazione: Principi e Requisiti generali - le informazioni devono essere scritte e/o rappresentate (immagini, figure, …) in modo uniforme, coerente e, comprensibile.

Il Pet food non dovrà essere descritto o presentato con vocaboli ed immagini falsi, non veritieri e non dovrà confondere, esagerare o ingannare direttamente o indirettamente e dovrà dimostrare chiaramente che è destinato agli animali da compagnia

Quali sono i principali cambiamenti ?

  • Il nuovo testo è un Regolamento, non una Direttiva
  • Nuova etichettatura delle dichiarazioni obbligatorie; non esiste più il “riquadro delle dichiarazioni obbligatorie”
  • Intestazioni degli elenchi di “ingredienti” del pet food
  • Possibilità di utilizzare la dichiarazione mista per le materie prime
  • “Numero gratuito” obbligatorio o altro mezzo di comunicazione appropriato per permettere l’accesso alle infomazioni sugli additivi e sulla composizione del mangime
  • Coloranti, antiossidanti e conservanti possono essere dichiarati con il nome del gruppo funzionale di appartenenza, indipendentemente dal peso della confezione
  • Multipacks
  • Possibilità di scelta di alcune denominazioni dei componenti analitici
  • Può essere dichiarato il valore energetico in tutti i pet food

Etichettatura: Presentazione delle indicazioni - Dichiarazioni obbligatorie dovranno essere fornite nella loro totalità in un punto ben visibile, facilmente identificabili, evidenti, leggibili, indelebili; non oscurate da qualsiasi altra informazione almeno in una delle lingue ufficiali dello Stato membro di immissione in commercio, in un colore, dimensione e carattere tali da non oscurare o enfatizzare una parte delle informazioni, a meno che tale variazione non debba segnalare eventuali consigli di prudenza.

Etichettatura dei mangimi: Prescrizioni obbligatorie generali e specifiche

Generali

  • Tipologia del mangime
  • Specie animale di destinazione
  • Istruzioni per un uso corretto
  • Dichiarazione delle Materie prime
  • Dichiarazione degli Additivi
  • Dichiarazione analitica
  • Tenore di umidità
  • Nome/Ragione sociale ed indirizzo dell’operatore responsabile dell’etichettatura
  • Strumenti di tracciabilità (lotto e n°dello stabiliment o di produzione)
  • Quantità netta
  • Durata di conservazione minima
  • Indicazione di un mezzo di comunicazione per l’acquirente

Specifiche

  • Pet food dietetico (Mangimi con particolari fini nutrizionali)

PRESCRIZIONI OBBLIGATORIE

  • Descrizione del Mangime/Alimento
  • Denominazione della Materia prima per mangimi/Mangime semplice
  • Mangime completo, complementare (animali diversi da cani e gatti « composto ») – NOTA: Complementare: almeno 2 materie prime, concentrazione ≤100 volte il ten max di additivo previsto in un completo, altrimenti si tratta di mangime destinato a particolari fini nutrizionali o di una premiscela)
  • Specie animale o categorie di animali
  • Istruzioni per uso corretto
  • Esatta destinazione del mangime (es. età, stato dell’animale, …)
  • Per materie prime con additivi e mangimi complementari, specificare la quantità massima (giornaliera in gr/kg oppure volume; % della razione giornaliera; kg di mangime completo)

PRESCRIZIONI OBBLIGATORIE

Dichiarazione delle materie prime:

  1. Intestazione « COMPOSIZIONE »
  2. Dichiarazione per Categoria (Dir. 82/475/CE)
  3. Nome specifico (Catalogo comunitario)
  4. Ordine decrescente di peso
  5. La % è obbligatoria se la presenza è evidenziata nell’etichettatura (non solo sull’etichetta)

MATERIE PRIME

1. Carni e derivati - Tutte le parti carnose di animali terrestri a sangue caldo macellati, fresche o conservate mediante un opportuno trattamento e tutti i prodotti e i sottoprodotti provenienti dalla trasformazione delle carcasse o di parti di carcasse di animali terrestri a sangue caldo

2. Latte e derivati del latte - Tutti i prodotti lattiero-caseari conservati mediante un opportuno trattamento, nonché i sottoprodotti della loro lavorazione

3. Uova e prodotti a base di uova - Tutti i prodotti a base di uova, freschi o conservati mediante un opportuno trattamento, nonché i sottoprodotti della loro lavorazione

4. Oli e grassi - Tutti gli oli e i grassi di origine animale e vegetale

5. Lieviti - Tutti i lieviti le cui cellule sono state uccise ed essiccate

6. Pesci e sottoprodotti dei pesci - I pesci o le parti di pesci, freschi o conservati mediante un opportuno trattamento, nonché i sottoprodotti della loro lavorazione

7. Cereali - Tutte le specie di cereali indipendentemente dalla loro presentazione o i prodotti ottenuti dalla trasformazione del corpo farinoso

8. Ortaggi - Tutte le specie di ortaggi e di legumi, freschi o conservati mediante un opportuno trattamento “

9. Sottoprodotti di origine vegetale - Sottoprodotti provenienti dal trattamento dei prodotti vegetali, in particolare dei cereali, degli ortaggi, dei legumi e dei semi oleosi

10. Estratti di proteine vegetali - Tutti i prodotti di origine vegetale le cui proteine sono state concentrate mediante un trattamento appropriato, che contengono almeno il 50% di proteine gregge rispetto alla sostanza secca, eventualmente ristrutturate (testurizzate)

11. Sostanze minerali - Tutte le sostanze inorganiche adatta all’alimentazione animale

12. Zuccheri - Tutti i tipi di zucchero

13. Frutta - Tutte le varietà di frutta, fresche o conservate mediante un opportuno trattamento “

14. Noci - Tutte le polpe di frutti in guscio “

15 Semi - Tutti i semi interi o grossolanamente macinati “

16. Alghe - Alghe, fresche o conservate mediante un opportuno trattamento “

17. Molluschi e crostacei - Tutti i crostacei e i molluschi anche in conchiglia, freschi o conservati mediante un opportuno trattamento, nonché i sottoprodotti della loro lavorazione

18. Insetti - Tutte le specie di insetti in tutte le fasi del loro sviluppo “

19. Prodotti del panificio - Tutti i prodotti del panificio: pane, torte, biscotti e pasta

Catalogo comunitario delle Materie prime: si tratta di un elenco non esaustivo di materie prime, facoltativo creato per armonizzare e scambiare informazioni sulle proprietà del prodotto.

Ogni materia prima sarà individuata tramite:

  • denominazione
  • numero di identificazione
  • descrizione e, se del caso, informazioni sul processo di fabbricazione
  • indicazioni sostitutive per le dichiarazioni obbligatorie analitiche
  • glossario


Ingrandisci

Esempio di « Composizione »

Per categorie - Composizione: Pesci e sottoprodotti dei pesci (tonno 20%, salmone 10%), cereali (riso 4%), ortaggi, oli e grassi, sostanze minerali, …

Per nomi specifici - Composizione: Tonno (20%), salmone (10%), proteine idrolizzate, riso (4%), carote, olio di semi soia, carbonato di calcio, cloruro di sodio

OPPURE

Dichiarazione « mista » - Composizione: Tonno (20 %), Salmone (10 %), riso (4%), ortaggi, oli e grassi, sostanze minerali,

PRESCRIZIONI OBBLIGATORIE

Dichiarazione degli additivi (All. VII, Capo I)

  • Intestazione “Additivi”
  • Nome specifico E/O Numero di identificazione (Atto autorizzativo)
  • Quantità aggiunta
  • Dichiarazione per Categoria OPPURE Gruppo funzionale (Reg. CE n. 1831/2003)

CATEGORIE DI ADDITIVI - (Reg. CE n. 1831/003, All. I)

  • Additivi tecnologici
  • Additivi organolettici
  • Additivi nutrizionali
  • Additivi zootecnici
  • (Coccidiostatici ed Istomonostatici)

Quali sono i Gruppi funzionali per singola Categoria ? - (Reg. CE n. 1831/003, All. I)

Tecnologici

Conservanti, Antiossidanti, Emulsionanti, Stabilizzanti, Addensanti, Gelificanti, Leganti, Sostanze per il controllo della contaminazione dei radionuclidi, Antiagglomeranti, Regolatori di acidità, Additivi per insilaggio, Denaturanti, Sostanze per la riduzione della contaminazione dei mangimi dalle micotossine.

Organolettici

Coloranti, aromatizzanti

Nutrizionali:

Vitamine, provitamine e sostanze a effetto analogo chimicamente ben definite; composti di oligoelementi; Aminoacidi, loro sali e analoghi; Urea e suoi derivati

Zootecnici:

Promotori della digestione, Stabilizzatori della flora intestinale, Sostanze che influiscono favorevolmente sull’ambiente, Altri additivi zootecnici.

Esempio di dichiarazione degli Additivi

Per categoria - Additivi: Additivi nutrizionali, E6 (oppure Zinco solfato eptaidrato oppure E6 Zinco solfato eptaidrato) 308 mg/kg, E672 (oppure Vitamina A oppure Vitamina A E672) 125 mg/kg, Additivi tecnologici E412 (oppure Gomma di Guar oppure E412 Gomma di guar)

Per gruppo funzionale - Additivi: Composti di oligoelementi, E6 (oppure Zinco solfato eptaidrato oppure E6 Zinco solfato eptaidrato) 308 mg/kg; Vitamine, provitamine e sostanze ad effetto analogo chimicamente ben definite E672 125 mg/kg; Gelificanti E412 (oppure Gomma di Guar oppure E412 Gomma di guar)

Dichiarazione mista - Additivi: Additivi nutrizionali, E6 (oppure Zinco solfato eptaidrato oppure E6 Zinco solfato eptaidrato) 308 mg/kg; Vitamine, provitamine e sostanze ad effetto analogo chimicamente ben definite E672 125 mg/kg Gelificanti E412 (oppure Gomma di Guar oppure E412 Gomma di guar)

Dichiarazione dei tenori analitici

  • Intestazione « Componenti analitici »
  • Possibilità di scelta della denominazione del componente analitico dichiarato
  • Anche gli aminoacidi, le vitamine e/o gli oligoelementi possono essere dichiarati in tale sezione con il nome specifico
  • la quantità totale (Es. Proteine 37%, Oli e grassi 16%, Fibra grezza 2%, Residuo incenerito 7%, Vitamina E 150 mg/kg, Taurina 1g/kg)

Possono essere dichiarati anche il valore energetico e/o il valore proteico

PRESCRIZIONI OBBLIGATORIE

  • Nome/Ragione sociale ed Indirizzo dell’Operatore responsabile dell’etichettatura

E’ l’operatore che immette per primo un mangime sul mercato ad essere responsabile della presenza e dell’esattezza delle indicazioni di etichettatura (obbligatoria, facoltativa ed allegazioni, cioè composizione o proprietà dichiarate)

  • Numero di riconoscimento dello stabilimento della persona responsabile dell’etichettatura
  • Numero di lotto
  • Quantità netta
  • Durata di conservazione minima
  • Tenore di umidità

> 5 % nei mangimi minerali non contenenti sostanze organiche

> 7% nei mangimi d’allattamento e in altri mangimi composti con tenore di prodotti lattieri > 40 %

> 10 % nei mangimi minerali contenenti sostanze organiche

> 14 % negli altri mangimi

ALIMENTI DESTINATI A PARTICOLARI FINI NUTRIZIONALI – DIETETICI

Oltre ed insieme alle normali prescrizioni obbligatorie, devono figurare nella loro totalità anche:

  • la qualifica di “dietetico” (es. Alimento complementare dietetico)
  • le indicazioni d’uso
  • l’avviso di consultare un veterinario/esperto in nutrizione prima dell’uso del mangime o prima di prolungare il periodo di impiego

Inoltre, possono essere commercializzati solo se:

  • l’uso figura nell’elenco degli usi previsti (Dir. 2008/38/CE, recepimento nazionale D.M. 1°agosto 2008)
  • possiedono caratteristiche nutrizionali essenziali per il fine particolare

Esempio: specifiche per alimenti dietetici


Ingrandisci

Sull’etichetta possono essere aggiunte altre informazioni, allegazioni, immagini, grafici, figure, foto, ….

Possibilità di comunicare al consumatore/acquirente

  • Indicazioni facoltative: (tutto ciò che non è obbligatorio: alcuni additivi, la scelta della modalità di dichiarazione per additivi/materie prime, la quantità aggiunta, …anche a supporto delle indicazioni poste in evidenza)
  • Allegazioni (c.d. Claims) - possibilità di richiamare l’attenzione sulla presenza/assenza di una sostanza, su una caratteristica nutrizionale/processo/funzione specifica a condizione che l’allegazione sia oggettiva, verificabile dalle autorità competenti e comprensibile per l’utilizzatore dei mangimi. Il responsabile dell’etichettatura fornisce, su richiesta dell’Autorità, prove scientifiche (disponibili dal momento dell’immissione in commercio) con riferimento a dati scientifici pubblicamente accessibili o a ricerche effettuate. Un claim in pubblicità, sull’etichettatura o in promozione deve essere SEMPRE supportato da prove sufficienti.

Etichettatura: Allegazioni (Claims)

L’etichettatura e la presentazione dei mangimi NON devono utilizzare le allegazioni per:

  • confondere o ingannare i consumatori
  • denigrare altri pet food o suggerire che altri pet food simili non possiedono tali caratteristiche
  • dichiarare che previene, tratta o cura una patologia, o che possiede un particolare fine nutrizionale (eccetto per i prodotti dietetici)
  • oscurare i requisiti obbligatori, a meno che non debba attirare l’attenzione per motivi precauzionali.

Etichettatura: Esempi di Allegazioni

Contenuto (ottimizzazione dell’alimentazione)

  • Claims di ingredienti (es. Ricco in pollo, Con carote, Elevato contenuto di Ca)
  • Claims su nutrienti e additivi (presenza o livelli specifici di nutrienti o di additivi: es. contiene vit E)

Descrizione del prodotto (ottimizzazione dell’alimentazione)

  • naturale”, “fresco”, “nuovo”, …
  • claims sull’assenza e claims negativi (es. “Senza l’aggiunta di..” o “Senza… aggiunti” …)

Funzioni del prodotto (rafforzamento/salvaguardia delle funzioni fisiologiche)

  • Effetto di un pet food o di un nutriente, ingrediente o additivo nel pet food per la crescita, lo sviluppo o le normali funzioni del corpo.
  • Il claim evidenzia uno specifico beneficio fisiologico.
  • Significativo contributo al buono stato di salute (es. stimolare/rafforzare il sistema immunitario) ed alla riduzione del rischio di malattia (es. diminuire il rischio di sviluppare disturbi delle articolazioni).

Le allegazioni « funzionali » dovranno perciò essere nettamente separate dai fini nutrizionali particolari di un mangime dietetico: un dietetico può vantare funzioni aggiuntive grazie a materie prime/additivi: (Es. Supporto della funzione epatica, Alto contenuto in calcio per ossa più forti e denti più sani…).

Bisogna evitare accuratamente termini, vocaboli « medici » ed utilizzare piuttosto parole quali « aiuta, supporta, favorisce, … » (Es. Con vitamina E per aiutare a proteggere dall’ossidazione dei grassi dei tessuti

Le « comunicazioni commerciali » devono essere comprovate e sostenute dal responsabile dell’etichettatura.

 


Cari Colleghi,
questo è un articolo redatto dal Prof. Gramenzi dell'Università di Teramo che riassume la nuova legislazione sul pet food entrata in vigore il 1° settembre 2011 alla quale tutte le aziende si stanno adeguando.
Considerando che l'argomento è particolarmente interessante nella nostra pratica quotidiana per la lettura dei cartellini degli alimenti destinati al cane a al gatto, vi invitiamo a rivolgere tutte le domande relative a dubbi o chiarimenti.
Redazione Vet Forum

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angelique scrive:
mercoledì, 11 aprile 2012 alle ore 11/04/12

Salve,avrei necessità di chiarimenti riguardo l'efficacia e la non tossicità per l'uomo di alcuni additivi alimentari impiegati nell'alimentazione delle galline ovaiole.In particolare alcuni riportano la sigla E che è ben noto essere indice di nocività.Le elenco di seguito i componenti di questo mix :E672 vitaminaA,E671vitaminad3,vitaminaE,e1ferro,E5manganese,E6zinco,E4rame,E2iodio,E8selenio,metionina e lisina. La ringrazio per i chiarimenti e le eventuali rassicurazioni che vorrà darmi in merito.

Prof. Alessandro GRAMENZI scrive:
venerdì, 13 aprile 2012 alle ore 13/04/12

Gent.ma Angelique,

la classificazione degli additivi per l’alimentazione animale fa riferimento al Reg. CE n. 1831/003, All. I dove vengono classificati in:

•   Additivi tecnologici

•   Additivi organolettici

•   Additivi nutrizionali

•   Additivi zootecnici

•   (Coccidiostatici ed Istomonostatici)

Per quanto riguarda gli additivi da Lei citati rientrano tutti nella categoria degli Additivi nutrizionali (Vitamine, provitamine e sostanze a effetto analogo chimicamente ben definite; composti di oligoelementi; Aminoacidi, loro sali e analoghi; Urea e suoi derivati).

Quindi sono tutte molecole ad attività nutrizionale che nulla hanno di pericoloso e/o nocivo per la salute dell’animale e per il consumo delle uova prodotte da tali animali.

Cordiali saluti.

Prof. Alessandro GRAMENZI

Alice scrive:
lunedì, 30 aprile 2012 alle ore 30/04/12

Salve, avrei la necessità di sapere se in un biscotto per cani che non riporta nel nome nessun nome di carne animale (cioè che si chiama genericamente snack per cani e NON sanck al pollo, o snack al pesce,....), deve avere specificato nell'etichetta che tipo di carne contiente e la percentuale, oppure è sufficiente scrivere "a base di carne"?.

La ringrazio anticipatamente.

Saluti

Prof. Gramenzi scrive:
martedì, 08 maggio 2012 alle ore 08/05/12

La dicitura a base di…. non è sufficiente; bisogna sempre riportare in etichetta nella composizione l’eventuale presenza di proteine di origine animale con la relativa percentuale.

Prof. Alessandro GRAMENZI

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